ATTENZIONE
LA LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 160/2019) HA ABOLITO DAL 1° GENNAIO 2021 LA TOSAP SOSTITUITA DALLA NUOVA IMPOSTA CHE UNIFICA TOSAP E PUBBLICITA’/AFFISSIONI.
PERTATO TUTTE LE INFORMAZIONI, REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA RIFERITI A TOSAP, PRESENTI IN QUESTA SEZIONE, SONO VALIDI FINO AL 31/12/2020.
E’ ONLINE LA SEZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE.
Ubicazione e contatti
Velletri Servizi S.p.A.
Piazza Cesare Ottaviano Augusto 4 – Palazzo dei Conservatori , 00049 Velletri (RM)
Ufficio ICP
Tel: +39 06 9631533
Email: tosap@velletriservizi.it
Responsabile: Alessia Di Tullio
Orari di apertura
Lunedì – Mercoledì e Giovedì | 8:30 – 12:30 |
Giovedì | 15:30 – 17:00 |
ICP – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Presupposto dell’imposta sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
Soggetto passivo
Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
Modalità di applicazione dell’imposta
L’imposta si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori ad 1 mq si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l’imposta alle superfici inferiori a 300 cm2.
Es: cartello cm 70 x cm 100 = mq 0,70, la superficie imponibile è di 1 mq.
Per la pubblicità realizzata con targhe esposte da professionisti presso il loro studio, vedasi la risoluzione ministeriale n.125 del 20 maggio 1997.
La pubblicità luminosa od illuminata sia a carattere ordinario che con veicoli, è maggiorata del 100 per cento.
RIDUZIONI E/O ESENZIONI
L’imposta è ridotta alla metà per la pubblicità effettuata :
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comitati, associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro (ONLUS);
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manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
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per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Sono esenti dall’imposta:
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il comma 1-bis dell’articolo 17 del D.lgs 15 novembre 1993, n.507 stabilisce che “ l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
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la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari (ad eccezione delle insegne) esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
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gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità,che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
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la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazione in programmazione;
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la pubblicità escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
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la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
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la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
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le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
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le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
Dichiarazione
Prima di iniziare o cessare la pubblicità, il contribuente è tenuto a dichiarare presso gli uffici della Velletri Servizi S.p.A o tramite e-mail al seguente indirizzo: tosap@velletriservizi.it, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione.
In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi ; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Pagamento dell’imposta
A decorrere dall’anno 2018, in ottemperanza della normativa vigente, il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con una delle modalità di seguito indicate:
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versamento sul c/c bancario IBAN IT40F0510439491CC0010007261 presso Banca Popolare del Lazio a favore del Comune di Velletri – Servizio di Tesoreria comunale con specifica della causale di versamento.
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Versamento tramite modello F24, come previsto dalla risoluzione n.137/E del 08/11/2017 dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando nella sezione “IMU e altri tributi locali” il codice comune L 719 ed il seguente codice tributo: 3964 per l’Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
Per pubblicità annuali se l’importo è superiore a € 1.549,37 è consentito il pagamento in n.4 rate trimestrali con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell’anno di riferimento.
Il contribuente che non abbia effettuato il versamento entro il termine prescritto potrà tuttavia provvedere ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472 mediante l’istituto del ravvedimento operoso: dovrà in tal caso versare, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, la sanzione ridotta contestualmente al tributo dovuto ed agli interessi calcolati in base al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno.