Ufficio IMU

L’ufficio IMU si occupa della gestione e della riscossione dell’IMU, offre consulenza al contribuente per qualunque problematica relativa a questo tributo.

Ubicazione e contatti

Velletri Servizi S.p.A
Piazza Cesare Ottaviano Augusto 4 – Palazzo dei Conservatori , 00049 Velletri (RM)
Ufficio IMU
Tel: +39 06 9631533
Email: imu@velletriservizi.it

Responsabile: Maria Pia Bianchini

Orari di apertura

Lunedì 8:30 – 11:30
Mercoledì 8:30 – 11:30
Giovedì 8:30 – 11:30
15:30 – 17:00

 

 

ATTENZIONE: LA LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 160/2019) HA ABOLITO DAL 1° GENNAIO 2020 LA IUC (AD ECCEZIONE DELLA TARI) SOSTITUITA DALLA NUOVA IMPOSTA CHE UNIFICA IMU E TASI.

PERTANTO TUTTE LE INFORMAZIONI, REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA RIFERITI A IMU E TASI, PRESENTI IN QUESTA SEZIONE, SONO VALIDI FINO AL 31/12/2019.

E’ ONLINE LA SEZIONE NUOVA IMU 2020.

 

IMU – Imposta municipale propria

L’imposta municipale propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, etc), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Note: per gli anni 2014 e 2015 si doveva versare l’IMU anche sui terreni agricoli.

Chi non deve versare l’Imu

Il legislatore ha disposto che l’IMU dall’anno 2014 non è più dovuta per le seguenti tipologie di immobili:

  • per effetto del D.L.102/2013, convertito nella L.124/2013, a decorrere dal 2014, sono esenti dall’IMU:
    • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
  • per effetto della L.147/2013 (L. Stabilità 2014) non si applica l’IMU alle seguenti categorie di immobili:
    • abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per abitazione principale si intende il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente);
    • l’alloggio/casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    • unità immobiliari per alloggi e pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) assegnati dalle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa ai soci ed effettivamente utilizzate quale abitazione principale, previsione estesa dalla Legge di Stabilità 2016 anche agli immobili destinati a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
    • un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
    • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
    • fabbricati rurali ad uso strumentale: di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n. 133/1994 e previsti dal comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011.
  • per effetto del Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU non si applica l’IMU alle seguenti categorie di immobili:
    • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell’agevolazione dovranno essere dichiarate tramite la specifica modulistica predisposta per l’autocertificazione (presente nella sezione modulistica) da presentarsi per i nuovi richiedenti, a pena di decadenza, entro la scadenza del versamento della prima rata dell’imposta.
    • Terreni agricoli: Con l’art. 1, comma 13, della legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) vengono ripristinati a decorrere dall’anno 2016 i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 ai fini dell’esenzione dall’imposta dei terreni agricoli prevista dall’art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 504/1992. La Città di Velletri rientra tra i comuni nei quali i terreni agricoli risultano esenti.

Note: In sede di conversione del D.L. n.102/2013 con l’art. 2 (comma 5-bis), il legislatore ha chiarito l’obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza anche per: gli immobili merce; gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (sono stati equiparati all’abitazione principale a decorrere dal 2013);“ un unico alloggio” delle forze di polizia, vigili del fuoco e prefettura (assimilato all’abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013).
Per terreno agricolo si intendono quelle particelle o parti di esse che da Piano Regolatore del Comune non sono considerate aree edificabili.

Imu sull’Abitazione Principale

L’abitazione principale, vale a dire l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, è stata assoggettata all’IMU negli anni 2012 e 2013. A decorrere dall’anno 2014, invece, la legge n. 147 del 2013 ha stabilito l’abolizione dell’IMU per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali resta ferma l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione.
Sono equiparate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (detta assimilazione opera a decorrere dal 2015).

Note: quando i coniugi possiedono due immobili nello stesso comune e ognuno ha stabilito la residenza nel proprio immobile, solo uno dei due immobili può essere considerato abitazione principale.

In base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria, oltre alle specifiche fattispecie di equiparazione disposte dal legislatore, è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.

Note: per usufruire del predetto beneficio (abitazione principale posseduta da anziani o disabili) bisogna presentare apposita dichiarazione (reperibile nella sezione modulistica), a pena di decadenza, entro il termine del versamento della prima rata dell’imposta. La dichiarazione mantiene la sua validità anche per le annualità successive con conseguente obbligo di produrre specifica comunicazione di variazione entro 60 giorni nel caso di cessazione delle condizioni dichiarate.

A decorrere dall’anno 2016 con l’art. 1, comma 10, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale quella concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) e viene invece introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

  • il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune;
  • il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato) e non classificata in A/1, A/8 o A/9;
  • il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Note: Si segnala che il possesso dei suddetti requisiti per godere della riduzione della base imponibile (comodato uso gratuito ai parenti in linea retta) deve essere attestato mediante la presentazione del modello di dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo alla registrazione/inizio del contratto (allegando copia del contratto di comodato d’uso gratuito registrato). La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.
La Legge 58/2019 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 34/2019, prevede l’esonero della dichiarazione IMU per le case concesse in comodato d’uso gratuito ai figli o genitori e per le case oggetto di locazioni a canone concordato (Art. 3-Quater).

Chi deve versare l’IMU

I versamenti delle rate IMU si effettuano in acconto (16 giugno 2019) e a saldo (16 Dicembre 2019) sulla base delle aliquote comunali approvate per l’anno 2019 con deliberazione C.C. n. 60 del 19.11.2018, di seguito indicate:

  • aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili, salvo quelli previsti nei punti successivi: 0,96%;
  • aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale o di natura transitoria con contratto registrato alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/1998, art. 2, comma 3: 0,86%;
  • aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,60% (detrazione pari a euro 200,00).

Si segnala che per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D è riservata allo Stato l’imposta calcolata con aliquota del 0,76 per cento, mentre al Comune è riservata la differenza d’imposta calcolata applicando l’aliquota ordinaria.

Chi deve pagare: Sono tenuti al pagamento dell’imposta il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, mentre nel caso di concessioni demaniali è il concessionario.

Presupposto dell’imposta: Il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale, ad esclusione di quelli non assoggettati all’IMU ai sensi della normativa vigente.

Base imponibile:

  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

categoria

moltiplicatore

categoria

moltiplicatore

categoria

moltiplicatore

categoria

moltiplicatore

A (esclusi A/10)

160

A/10

80

B

140

C/1

55

C/2-C/6-C/7

160

C/3-C/4-C/5

140

D (escluso D/5)

65

D/5

80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5,D. Lgs. n. 504/92).

Il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota stabilita dal Comune. L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Pagamento: Il versamento dell’acconto e del saldo IMU 2019 possono essere eseguiti mediante il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo previsti dall’Agenzia delle Entrate:

Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione principale (solo A/1, A/8

e A/9) e relative pertinenze

3912

Aree fabbricabili

3916

Altri fabbricati

3918

Immobili gruppo catastale D

3930

3925

Il “codice comune” da indicare per il Comune di Velletri è L719.
L’IMU potrà essere versata anche con l’apposito bollettino postale approvato dall’Agenzia delle Entrate e disponibile presso tutti gli uffici postali.

Aree Fabbricabili

Si considerano Aree Fabbricabili quelle particelle o parti di esse che ricadono nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali.
Al fine di prevenire l’insorgere del contenzioso, il Comune di Velletri con Delibera G.C. 242 del 30/12/2013 (presente nella sezione delibere) ha determinato i valori delle Aree Fabbricabili per zona omogenea. La delibera poc’anzi citata vale per le annualità 2014-2015-2016-2017-2018-2019.

Immobili Locati a Canone Concordato

Il comma 53 della Legge di Stabilità 2016 dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n.431/1998 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.
Si avvisa che le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell’aliquota ridotta per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione (presente nella sezione modulistica) da presentarsi per i nuovi richiedenti, a pena di decadenza, entro la scadenza del versamento della seconda rata dell’imposta.
Note: l’autocertificazione (presente nella sezione modulistica) dovrà essere timbrata e firmata dalla parte sociale che presta assistenza come da delibera G.C. 241 del 15/12/2014 (presente nella sezione delibere), allegando copia del contratto registrato. Il contribuente, inoltre, è obbligato a denunciare la rescissione del contratto di locazione utilizzando apposito modello di cessazione dell’applicazione aliquota agevolata (presente nella sezione modulistica).
La Legge 58/2019 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 34/2019, prevede l’esonero della dichiarazione IMU per le case concesse in comodato d’uso gratuito ai figli o genitori e per le case oggetto di locazioni a canone concordato (Art. 3-Quater).

La base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

· per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ;

· per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

· per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini della applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, c.6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
L’applicazione della riduzione del riduzione 50% della base imponibile IMU è prevista anche per le abitazione concesse in comodato d’uso anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, comma 1092 della Legge di Bilancio 145/2018).

Note: la dichiarazione di inagibilità/inabitabilità va presentata nell’anno di riferimento, entro il termine del versamento dell’acconto I.M.U. (16 Giugno 2019), utilizzando l’apposita dichiarazione presente nella sezione modulistica. Nel caso l’inagibilità/inabitabilità dell’unita immobiliare permanga per più annualità, la dichiarazione va presentata ogni anno.
Per comunicare l’esistenza di fabbricati di interesse storico o artistico va utilizzata la Dichiarazione IMU approvata dal MEF (presente nella sezione modulistica); la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla acquisto/cessazione e/o variazione dell’unità immobiliare. La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.
La comunicazione dell’esistenza di immobile concesso in uso gratuito deve essere attesto mediante la presentazione del modello di dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo alla registrazione/inizio del contratto (allegando copia del contratto di comodato d’uso gratuito registrato). La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati. La Dichiarazione IMU approvata dal MEF è presente nella sezione modulistica.
La Legge 58/2019 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 34/2019, prevede l’esonero della dichiarazione IMU per le case concesse in comodato d’uso gratuito ai figli o genitori e per le case oggetto di locazioni a canone concordato (Art. 3-Quater).
La Legge 58/2019 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 34/2019, prevede che il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissata per il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2019 (Art. 3-Ter).

Cosa fare se il versamento non è stato effettuato entro la scadenza

Se il versamento dell’imposta non è avvenuto entro la scadenza prevista dalla legge, il contribuente può versare ugualmente l’imposta dovuta, con l’applicazione di una sanzione ridotta e di interessi moratori.
Per evitare che vengano applicate dall’Ufficio sanzioni piene, il contribuente che si accorge (prima che se ne accorga l’Ufficio) di non avere effettuato il versamento entro i termini previsti, può, quindi, versare tardivamente l’imposta dovuta utilizzando la procedura prevista dal “ravvedimento operoso”.

Ravvedimento operoso

Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l’IMU, il contribuente può versare tardivamente l’imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori.

Per evitare che vengano applicate sanzioni piene per tali omissioni dal nostro Ufficio addetto al controllo, il contribuente che si accorge, prima che se ne accorga l’Ufficio, di non aver provveduto nei termini previsti dalla legge ad effettuare i pagamenti richiesti, può versare tardivamente l’imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori.

Tale procedura si chiama “Ravvedimento Operoso”.

Il “Ravvedimento Operoso” è regolato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.

12/12/2018 – Variazione tasso di interesse legale 2019

Dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 Dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2018).

27/12/2017 – Variazione tasso di interesse legale 2018

Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 Dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017).

02/01/2017 – Variazione tasso di interesse legale 2017

Dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 Dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016).

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Ci sono quattro tipologie di ravvedimento (il “Ravvedimento Medio” è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell’entità della sanzione dal DLgs 158/2015:

  1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  2. Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  3. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% – sanzione minima ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
  4. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
    Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Note: La finanziaria 2015 ha inserito ulteriori ipotesi di ravvedimento: quello ultrannuale, lett. b-bis) del comma 1 dell’art. 13 del D.lgs. 472/97; quello lunghissimo, lett. b-ter) dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97; circoscritte però ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, pertanto non applicabili ai fini Imu e Tasi.
La dichiarazione IMU/TASI si considera periodica, anche se va presentata solo nel caso in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta; di conseguenza, i termini per il ravvedimento operoso cadono al 30 giugno, sia per l’acconto, che per il saldo.

Errata compilazione Modelli di versamento F24 per IMU-TASI

Nel caso in cui a versamento IMU o TASI eseguito il contribuente si accorga di avere erroneamente compilato il modello di versamento F24 attribuendo, ad esempio, errati codici tributo (purché riferiti a tributi IMU-TASI-TARI) oppure distribuendo in modo errato l’imposta per i diversi immobili è possibile inoltrare all’Ufficio una comunicazione indicando i dati errati inseriti nel modello F24 e le corrispondenti correzioni da apportare.

L’Ufficio, una volta ricevuta la comunicazione, provvederà a modificare i dati erronei di versamento pervenuti dall’Agenzia delle Entrate.

Errata digitazione da parte dell’intermediario (banca o posta) del codice catastale del Comune.

Con l’utilizzo del F24 per il pagamento dei tributi locali, si sono riscontrati casi in cui il contribuente presenta, in banca o in posta, il modello F24 con l’esatta indicazione del codice catastale L719 corrispondente al Comune Velletri ma a causa di un errore di digitazione dell’operatore, viene inserito nel terminale un codice differente con conseguente riversamento della somma ad altro Comune.

Su richiesta dell’interessato, che presenta la delega modello F24 in proprio possesso contenente l’esatta indicazione del codice Comune (L719), le banche e gli uffici postali devono procedere alla rettifica del codice ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In questo modo, l’intermediario provvederà all’annullamento del modello F24 che contiene l’errore e a inviarlo nuovamente con i dati corretti affinché la somma sia riversata al Comune di Velletri.

I contribuenti che si trovano in questa situazione sono invitati ad inoltrare una richiesta scritta, alla banca o all’ufficio postale nel quale hanno eseguito il versamento, al fine di ottenere la correzione dell’errore sulla base del modello F24 cartaceo in loro possesso, evitando nel contempo ulteriori richieste di pagamento da parte del Comune di Velletri. Una copia della lettera dovrà essere inviata (anche a mezzo e-mail) o consegnata per conoscenza alla Velletri Servizi S.p.A.

Si precisa che il Comune e/o la Velletri Servizi non possono chiedere o effettuare direttamente la correzione, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la banca/posta e il contribuente, pertanto sarà quest’ultimo che dovrà chiedere la correzione presentando idonea documentazione dalla quale sia rilevabile l’errore.

Come chiedere il rimborso se è stata versata l’IMU in eccesso

Nel caso in cui sia stata versata in eccesso l’imposta rispetto a quanto effettivamente dovuto e non sia possibile effettuare autonomamente la compensazione con l’eventuale imposta dovuta per la rata di saldo corrispondente al medesimo anno, è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso utilizzando il modello previsto (presente nella sezione modulistica).

Note: Ai sensi dell’articolo 1, comma 164, Legge n° 296/2006: “il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.”
Alla Velletri Servizi vanno inviate le richieste di rimborso inerenti anche l’imposta eventualmente versata in eccesso e di competenza statale per gli immobili siti sul territorio di Velletri. L’Ufficio curerà l’istruttoria della pratica di rimborso comunicando al Comune di Velletri la sussistenza del diritto al rimborso, la parte Comunale sarà erogata dal Comune di Velletri mentre lo Stato provvederà ad erogare il rimborso della sua quota di competenza.

Dichiarazione

I contribuenti, nell’ipotesi in cui sussista l’obbligo, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato dal M.E.F. con apposito decreto ministeriale. Per verificare le ipotesi in cui è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione si rinvia al predetto decreto del 30/10/2012, successive modificazioni e/o integrazioni. Con la L.147/2013 sono stabilite specifiche modalità, così come per i versamenti, per gli enti non commerciali che devono presentare la dichiarazione Imu in via telematica.

Note: Il modello della Dichiarazione IMU e le relative Istruzioni sono presenti nella sezione modulistica.
In sede di conversione del D.L. n.102/2013 con l’art. 2, il legislatore ha chiarito l’obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza anche per: gli immobili merce; gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (sono stati equiparati all’abitazione principale a decorrere dal 2013);“ un unico alloggio” delle forze di polizia, vigili del fuoco e prefettura (assimilato all’abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013).
La Legge 58/2019 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 34/2019, prevede che il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissata per il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2019 (Art. 3-Ter).

Accertamenti IMU, cosa fare?

Se il contribuente riceve un accertamento IMU e TASI, l’Ufficio è a disposizione, negli orari di apertura, sia allo sportello che al telefono per fornire ogni spiegazione in merito.

In linea generale, ogni contribuente che non intenda ricorrere contro l’avviso di accertamento può valutare varie possibilità.

L’acquiescenza

Chi ritiene corretto l’operato dell’ente locale può decidere di pagare quanto preteso entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto. In questo caso, l’atto si definisce e ne è confermata la legittimità. Previa presentazione di Istanza di Rateizzazione (presente nella sezione modulistica) è possibile definire il pagamento rateale ed ottenere la riduzione delle sanzioni (se prevista) se si presenta istanza entro i 60 giorni dalla notifica dell’accertamento.

Note: “accertamenti con fattezze di liquidazione” prevedono una sola sanzione del 30% e non prevedono ulteriori riduzioni.

Accertamento con adesione

Il Regolamento Comunale IMU prevede la possibilità di definire l’atto di accertamento mediante l’istituto di accertamento con adesione. L’accertamento con adesione, in sintesi, è la possibilità per le parti (Comune e contribuente) di arrivare a un accordo bonario per definire la controversia, quindi l’accertamento, senza ricorrere alla giustizia tributaria. Il contribuente può presentare un’istanza entro il termine utile per pagare o proporre ricorso, quindi entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Questo deposito sospende tutti i termini per 90 giorni. In questo lasso temporale la Velletri Servizi convocherà il contribuente per definire un accordo in contraddittorio, valutando quindi tutti gli elementi addotti dallo stesso a sostegno della propria tesi. Di ogni incontro sarà redatto un verbale. Nel caso di raggiungimento dell’accordo, le parti sottoscriveranno un verbale finale contenente gli estremi della definizione e il metodo di pagamento concordato. E’ possibile definire anche un pagamento a rate. Se il tentativo di accertamento con adesione non si conclude positivamente, il contribuente potrà ricorrere alla giustizia tributaria presentando ricorso.

Istanza di autotutela

Se il contribuente ritiene l’atto illegittimo può presentare istanza di autotutela (presente nella sezione modulistica) evidenziando tutto quanto ritenuto errato. Questo atto prevede che la Velletri Servizi riesamini la pratica, ma non sospende alcun termine. Ciò significa che se nel termine previsto per il pagamento ovvero la proposizione del ricorso, non fosse intervenuto l’annullamento o l’eventuale diniego in tal senso da parte della Velletri Servizi, il contribuente dovrà decidere come procedere al fine di non rendere definitivo l’atto per decorrenza dei termini.
Decorsi inutilmente i 60 giorni, in assenza di alcun percorso intrapreso dal contribuente, l’avviso di accertamento IMU diviene definitivo e la Velletri Servizi potrà procedere coattivamente per la riscossione delle somme mediante iscrizione ruolo coattivo (diventando di competenza dell’Ufficio Coattivo della Velletri Servizi S.p.A.).

Il contribuente che intenda ricorrere contro l’avviso di accertamento lo può fare rispettando le condizioni qui di seguito riportate.

Ricorso – Reclamo

Il D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 ha istituito le Commissioni Tributarie, che sono i giudici chiamati a risolvere le “liti fiscali” comprese quelle tra i contribuenti e il Comune o il Concessionario del servizio di riscossione.

L’art.19 del Decreto Legislativo citato elenca tutti i provvedimenti impugnabili per vizi propri che sono sostanzialmente individuabili, per quanto attiene ai tributi comunali, negli avvisi di accertamento, nel diniego di rimborso, nella cartella di pagamento e nell’ordinanza ingiunzione, ai sensi del R.D. 639/1910, quando l’atto presupposto di questa non è stato correttamente notificato e quindi il contribuente non ha potuto verificarlo ed eventualmente impugnarlo.

Tutte le informazioni necessarie sono contenute nel Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546, come modificato dal D.Lgs 156/2015, che regolamenta le fasi del processo tributario.

  • Ricorso-reclamo

ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

Per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 Euro (dal 01/01/2018), il contribuente deve presentare ricorso-reclamo alla Velletri Servizi, a pena di improcedibilità del ricorso.
L’istanza va presentata con le stesse modalità previste per il ricorso e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento.
Trascorsi 90 giorni senza che sia stato comunicato l’accoglimento del ricorso-reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, depositando il ricorso reclamo che vale come ricorso.
Al ricorso reclamo deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare.

Note: Per valore si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato ovvero, in caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazioni di sanzioni, dalla somma di queste ultime. Fino al 31/12/2017 il valore non doveva essere superiore a 20.000,00 Euro.

  • Ricorso

Per le controversie di valore superiore a 50.000,00 euro (dal 01/01/2018), il contribuente deve presentare ricorso contro il provvedimento della Velletri Servizi, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a pena di inammissibilità, dalla data di ricevimento dello stesso.
Il ricorso, contenente l’esposizione delle proprie ragioni in fatto e in diritto ed indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, deve essere presentato anche alla Velletri Servizi.
Il contribuente deve, inoltre, entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale (vedi art. 22 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546), depositando il proprio fascicolo.
La mancata presentazione del ricorso rende definitivo l’atto e legittima la riscossione della pretesa tributaria del Comune.

Note: Per valore si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato ovvero, in caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazioni di sanzioni, dalla somma di queste ultime. Fino al 31/12/2017 il Ricorso-Reclamo era previsto per le controversie di valore non superiore ai 20.000,00 Euro.

A chi consegnare i documenti?

Il contribuente può consegnare tutta la documentazione debitamente compilata e sottoscritta (istanze, autocertificazioni, dichiarazioni, ricorsi etc…) direttamente presso l’Ufficio Protocollo della Velletri Servizi.