Ufficio TASI

L’ufficio TASI si occupa della gestione e della riscossione della TASI, offre consulenza al contribuente per qualunque problematica relativa a questo tributo.

Ubicazione e contatti

Velletri Servizi S.p.A
Piazza Cesare Ottaviano Augusto 4 – Palazzo dei Conservatori , 00049 Velletri (RM)
Ufficio TASI
Tel: +39 06 9631533
Email: imu@velletriservizi.it

Responsabile: Maria Pia Bianchini

Orari di apertura

Lunedì 8:30 – 11:30
Mercoledì 8:30 – 11:30
Giovedì 8:30 – 11:30
15:30 – 17:00

 

 

ATTENZIONE: LA LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 160/2019) HA ABOLITO DAL 1° GENNAIO 2020 LA IUC (AD ECCEZIONE DELLA TARI) SOSTITUITA DALLA NUOVA IMPOSTA CHE UNIFICA IMU E TASI.

PERTANTO TUTTE LE INFORMAZIONI, REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA RIFERITI A IMU E TASI, PRESENTI IN QUESTA SEZIONE, SONO VALIDI FINO AL 31/12/2019.

E’ ONLINE LA SEZIONE NUOVA IMU 2020.

 

TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati – ad eccezione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli.
La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante (nella misura, stabilita dal comune, compresa tra il 10% e il 30% dell’imposta complessivamente dovuta).

Note: Nel Comune di Velletri non si è mai applicata la quota della Tasi a carico dell’inquilino (o occupante non titolare di diritto reale) in quanto l’aliquota del tributo era stata azzerata per gli immobili già assoggettati al pagamento dell’IMU. Nel Comune di Velletri non si è mai applicata la TASI sulle Aree Fabbricabili e sui Terreni Agricoli.

Chi non deve versare la TASI

Nel Comune di Velletri non si applica la Tasi per gli immobili già assoggettati al pagamento dell’IMU.

TASI sull’Abitazione Principale

L’articolo 1, comma 14, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), modifica l’art. 1, commi 639 e 669, della legge n. 147/2013 sancendo l’esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, dal possessore e dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

A decorrere dall’anno 2016, pertanto, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non sono più assoggettate al pagamento della TASI.

Note: Nel Comune di Velletri non è previsto il pagamento della TASI per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

In base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria, oltre alle specifiche fattispecie di equiparazione disposte dal legislatore, è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.

Si evidenzia, inoltre, che non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Si informa che ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

In sede di conversione del D.L. n.102/2013 con l’art. 2 (comma 5-bis), il legislatore ha chiarito l’obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza anche per: gli immobili merce; gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (sono stati equiparati all’abitazione principale a decorrere dal 2013);“ un unico alloggio” delle forze di polizia, vigili del fuoco e prefettura (assimilato all’abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013).
La Legge 58/2019 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 34/2019, prevede che il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissata per il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2019 (Art. 3-Ter).

Chi deve versare la TASI

Il calcolo della TASI dovrà essere effettuato sulla base delle seguenti aliquote confermate per l’anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 15 del 16 marzo 2019:

Fattispecie

Aliquota

Fabbricati rurali strumentali

1,0 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

2,5 per mille

Altri immobili che rimangono soggetti alla disciplina IMU

0,0 per mille

Ai sensi dell’art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale si applica un’aliquota pari all’1 per mille. La TASI non si applica ai terreni agricoli o aree fabbricabili.

Base imponibile

Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (esclusi A/10)

160

Cat. A/10

80

Cat. B

140

Cat. C/1

55

Cat. C/2-C/6-C/7

160

Cat. C/3-C/4-C/5

140

Cat. D (escluso D/5)

65

Cat. D/5

80

La base imponibile per il calcolo della TASI è quindi la stessa di quella per l’IMU:

rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore categoria catastale.

Il calcolo del tributo deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota stabilita dal Comune. Il tributo è dovuto in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

Pagamento. Il versamento dell’acconto e del saldo TASI 2019 possono essere eseguiti mediante il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo previsti dall’Agenzia delle Entrate:

Descrizione

Codice tributo

TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

3959

TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

3961

Il “codice comune” da indicare per il Comune di Velletri è L719.

La Tasi potrà essere versata anche con l’apposito bollettino postale approvato dall’Agenzia delle Entrate e disponibile presso tutti gli uffici postali.

Note: si ricorda che il pagamento della Tasi deve essere effettuato in n. 2 rate:

– prima rata: entro il 16 giugno 2019 si effettua il versamento dell’importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote vigenti nell’anno precedente;

– seconda rata: entro il 16 dicembre 2019 si effettua il versamento a saldo del tributo dovuto per l’intero anno in base alle aliquote approvate per il 2019.

Cosa fare se il versamento non è stato effettuato entro la scadenza

Se il versamento della tassa non è avvenuto entro la scadenza prevista dalla legge, il contribuente può versare ugualmente la tassa dovuta, con l’applicazione di una sanzione ridotta e di interessi moratori.
Per evitare che vengano applicate dall’Ufficio sanzioni piene, il contribuente che si accorge (prima che se ne accorga l’Ufficio) di non avere effettuato il versamento entro i termini previsti, può, quindi, versare tardivamente la tassa dovuta utilizzando la procedura prevista dal “ravvedimento operoso”.

Ravvedimento operoso

Nel caso di mancato pagamento della TASI alle scadenze, il contribuente può usufruire dell’ istituto del Ravvedimento Operoso, ovvero versare la Tassa dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori. Tutto ciò deve avvenire prima che l’Ufficio competente effettui i dovuti controlli ed emetta l’Avviso di Accertamento per mancato o omesso versamento che prevede l’applicazione della sanzione per intero ovvero del 30%.

Il “Ravvedimento Operoso” è regolato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.

12/12/2018 – Variazione tasso di interesse legale 2019

Dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 Dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2018).

27/12/2017 – Variazione tasso di interesse legale 2018

Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 Dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017).

02/01/2017 – Variazione tasso di interesse legale 2017

Dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 Dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016).

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli alla tassa e quindi con lo stesso codice tributo.

Ci sono quattro tipologie di ravvedimento (il “Ravvedimento Medio” è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell’entità della sanzione dal DLgs 158/2015:

  1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando la tassa dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore della tassa più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  2. Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  3. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% – sanzione minima ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
  4. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
    Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Note: La dichiarazione IMU/TASI si considera periodica, anche se va presentata solo nel caso in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della tassa; di conseguenza, i termini per il ravvedimento operoso cadono al 30 giugno, sia per l’acconto, che per il saldo.

Errata compilazione Modelli di versamento F24 per IMU-TASI

Nel caso in cui a versamento eseguito di IMU o TASI il contribuente si accorga di avere erroneamente compilato il modello di versamento F24 attribuendo, ad esempio, errati codici tributo (purché riferiti a tributi IMU-TASI-TARI) oppure distribuendo in modo errato l’imposta/tassa per i diversi immobili è possibile inoltrare all’Ufficio una comunicazione indicando i dati errati inseriti nel modello F24 e le corrispondenti correzioni da apportare.

L’Ufficio, una volta ricevuta la comunicazione, provvederà a modificare i dati erronei di versamento pervenuti dall’Agenzia delle Entrate.

Errata digitazione da parte dell’intermediario (banca o posta) del codice catastale del Comune.

Con l’utilizzo del F24 per il pagamento dei tributi locali, si sono riscontrati casi in cui il contribuente presenta, in banca o in posta, il modello F24 con l’esatta indicazione del codice catastale L719 corrispondente al Comune Velletri ma a causa di un errore di digitazione dell’operatore, viene inserito nel terminale un codice differente con conseguente riversamento della somma ad altro Comune.

Su richiesta dell’interessato, che presenta la delega modello F24 in proprio possesso contenente l’esatta indicazione del codice Comune (L719), le banche e gli uffici postali devono procedere alla rettifica del codice ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In questo modo, l’intermediario provvederà all’annullamento del modello F24 che contiene “i codici errati” inviandolo nuovamente con i dati corretti affinché la somma sia riversata al Comune di Velletri.

I contribuenti che si trovano in questa situazione sono invitati ad inoltrare una richiesta scritta, alla banca o all’ufficio postale nel quale hanno eseguito il versamento, al fine di ottenere la correzione dell’errore sulla base del modello F24 cartaceo in loro possesso, evitando nel contempo ulteriori richieste di pagamento da parte del Comune di Velletri. Una copia della lettera dovrà essere inviata (anche a mezzo e-mail) o consegnata per conoscenza alla Velletri Servizi S.p.A.

Si precisa che il Comune e/o la Velletri Servizi non possono chiedere o effettuare direttamente la correzione, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la banca/posta e il contribuente, pertanto sarà quest’ultimo che dovrà chiedere la correzione presentando idonea documentazione dalla quale sia rilevabile l’errore.

Come chiedere il rimborso se è stata versata la TASI in eccesso

Nel caso in cui sia stata versata in eccesso la tassa rispetto a quanto effettivamente dovuto e non sia possibile effettuare autonomamente la compensazione con l’eventuale tassa dovuta per la rata di saldo corrispondente al medesimo anno, è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso utilizzando il modello previsto (presente nella sezione modulistica).

Note: Ai sensi dell’articolo 1, comma 164, Legge n° 296/2006: “il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.”

Le istanze di rimborso TASI vanno inviate alla Velletri Servizi S.p.A. L’Ufficio curerà l’istruttoria della pratica di rimborso, comunicando al Comune di Velletri la sussistenza del diritto al rimborso. Il rimborso sarà erogato dal Comune di Velletri.

Dichiarazione

I contribuenti, nell’ipotesi in cui sussista l’obbligo, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassa, utilizzando il modello approvato dal M.E.F. con apposito decreto ministeriale. Per verificare le ipotesi in cui è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione si rinvia al predetto decreto del 30/10/2012, successive modificazioni e/o integrazioni. Con la L.147/2013 sono stabilite specifiche modalità, così come per i versamenti, per gli enti non commerciali che devono presentare la dichiarazione Imu in via telematica.

Note: il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), con la risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015, aveva ribadito che il modello di dichiarazione IMU vale anche per la TASI.

Il modello della Dichiarazione IMU e le relative Istruzioni sono presenti nella sezione modulistica.

In sede di conversione del D.L. n.102/2013 con l’art. 2, il legislatore ha chiarito l’obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza anche per: gli immobili merce; gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (sono stati equiparati all’abitazione principale a decorrere dal 2013);“ un unico alloggio” delle forze di polizia, vigili del fuoco e prefettura (assimilato all’abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013).
La Legge 58/2019 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 34/2019, prevede che il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissata per il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2019 (Art. 3-Ter).

Accertamenti TASI, cosa fare?

Se il contribuente riceve un accertamento IMU e/o TASI, l’Ufficio è a disposizione, negli orari di apertura, sia allo sportello che al telefono per fornire ogni spiegazione in merito.

In linea generale, ogni contribuente che non intenda ricorrere contro l’avviso di accertamento può valutare varie possibilità.

L’acquiescenza

Chi ritiene corretto l’operato dell’ente locale può decidere di pagare quanto preteso entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto. In questo caso, l’atto si definisce e ne è confermata la legittimità. Previa presentazione di Istanza di Rateizzazione (presente nella sezione modulistica) è possibile definire il pagamento rateale ed ottenere la riduzione delle sanzioni (se prevista) se si presenta istanza entro i 60 giorni dalla notifica dell’accertamento.

Note: “accertamenti con fattezze di liquidazione” prevedono una sola sanzione del 30% e non prevedono ulteriori riduzioni.

Accertamento con adesione

Il Regolamento Comunale prevede la possibilità di definire l’atto di accertamento mediante l’istituto di accertamento con adesione. L’accertamento con adesione, in sintesi, è la possibilità per le parti (Comune e contribuente) di arrivare a un accordo bonario per definire la controversia, quindi l’accertamento, senza ricorrere alla giustizia tributaria. Il contribuente può presentare un’istanza entro il termine utile per pagare o proporre ricorso, quindi entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Questo deposito sospende tutti i termini per 90 giorni. In questo lasso temporale la Velletri Servizi convocherà il contribuente per definire un accordo in contraddittorio, valutando quindi tutti gli elementi addotti dallo stesso a sostegno della propria tesi. Di ogni incontro sarà redatto un verbale. Nel caso di raggiungimento dell’accordo, le parti sottoscriveranno un verbale finale contenente gli estremi della definizione e il metodo di pagamento concordato. E’ possibile a tal proposito anche un pagamento rateale. Se il tentativo di accertamento con adesione non si conclude positivamente, il contribuente potrà ricorrere alla giustizia tributaria presentando ricorso.

Istanza di autotutela

Se il contribuente, a cui è stato notificato un Avviso di Accertamento, ritiene l’atto illegittimo, può presentare “istanza di autotutela” (presente nella sezione modulistica) evidenziando tutto quanto ritenuto errato. L’istanza comporta che la Velletri Servizi riasamini la pratica senza la sospensione dei termini. Ciò significa che se nel termine previsto per il pagamento ovvero la proposizione del ricorso, non fosse intervenuto l’annullamento o l’eventuale diniego in tal senso da parte della Velletri Servizi, il contribuente dovrà decidere come procedere al fine di non rendere definitivo l’atto per decorrenza dei termini.
Decorsi i 60 giorni dalla notifica, l’avviso di accertamento TASI diviene definitivo e la Velletri Servizi potrà procedere alla riscossione coattiva.

Il contribuente che intenda ricorrere contro l’avviso di accertamento lo può fare rispettando le condizioni qui di seguito riportate.

Ricorso – Reclamo

Il D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 ha istituito le Commissioni Tributarie, che sono i giudici chiamati a risolvere le “liti fiscali” comprese quelle tra i contribuenti e il Comune o il Concessionario del servizio di riscossione.

L’art.19 del Decreto Legislativo citato elenca tutti i provvedimenti impugnabili per vizi propri che sono sostanzialmente individuabili, per quanto attiene ai tributi comunali, negli avvisi di accertamento, nel diniego di rimborso, nella cartella di pagamento e nell’ordinanza ingiunzione, ai sensi del R.D. 639/1910, quando l’atto presupposto di questa non è stato correttamente notificato e quindi il contribuente non ha potuto verificarlo ed eventualmente impugnarlo.

Tutte le informazioni necessarie sono contenute nel Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546, come modificato dal D.Lgs 156/2015, che regolamenta le fasi del processo tributario.

  • Ricorso-reclamo

ai sensi dellart. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

Per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 Euro (dal 01/01/2018), il contribuente deve presentare ricorso-reclamo alla Velletri Servizi, a pena di improcedibilità del ricorso.
L’istanza va presentata con le stesse modalità previste per il ricorso e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento.
Trascorsi 90 giorni senza che sia stato comunicato l’accoglimento del ricorso-reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, depositando il ricorso reclamo che vale come ricorso.
Al ricorso reclamo deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare.

Note: Per valore si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato ovvero, in caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazioni di sanzioni, dalla somma di queste ultime. Fino al 31/12/2017 il valore non doveva essere superiore a 20.000,00 Euro.

  • Ricorso

Per le controversie di valore superiore a 50.000,00 euro (dal 01/01/2018), il contribuente deve presentare ricorso contro il provvedimento della Velletri Servizi, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a pena di inammissibilità, dalla data di ricevimento dello stesso.
Il ricorso, contenente l’esposizione delle proprie ragioni in fatto e in diritto ed intestato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, deve essere presentato anche alla Velletri Servizi.

Il contribuente deve, inoltre, entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale (vedi art. 22 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546), depositando il proprio fascicolo.

La mancata presentazione del ricorso rende definitivo l’atto e legittima la riscossione della pretesa tributaria del Comune.

Note: Per valore si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato ovvero, in caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazioni di sanzioni, dalla somma di queste ultime. Fino al 31/12/2017 si doveva presentare il Ricorso-Reclamo per le controversie di valore non superiore ai 20.000,00 Euro.

A chi consegnare i documenti?

Il contribuente può consegnare tutta la documentazione debitamente compilata e sottoscritta (istanze, autocertificazioni, dichiarazioni, ricorsi etc…) direttamente presso l’Ufficio Protocollo della Velletri Servizi.