Definizione agevolata
In questa pagina si possono reperire le informazioni riguardanti la definizione agevolata.
FAQ – Definizione agevolata – Rottamazione quater
(Decreto legge n. 34/2023, regolamentata con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 27/07/2023 – Rottamazione Quater)
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QUAL È L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
La definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 34/2023, regolamentata con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 27/07/2023, si applica alle somme riferite alle ingiunzioni fiscali emesse al 30 giugno 2022 e agli accertamenti divenuti esecutivi al 30/06/2022.
Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni. Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché gli illeciti amministrativi (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie), l’accesso alla misura agevolata prevede, invece, che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), nonché le somme dovute a titolo di aggio.
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QUALI SONO I DEBITI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda le ingiunzioni fiscali emesse al 30 giugno 2022 e gli accertamenti divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
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QUALI SONO I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
• le ingiunzioni fiscali emesse dopo il 30 giugno 2022 e accertamenti divenuti esecutivi dal 01/07/2022;
▪ i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
▪ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
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PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEVO FARE UNA RICHIESTA?
Si, occorre presentare l’istanza di adesione alla Definizione agevolata entro il termine stabilito alla data del 16 ottobre 2023.
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COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?
Il modulo deve essere consegnato all’Ufficio Coattivo della Velletri Servizi Spa sito in Corso della Repubblica 241, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected].
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COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
La Velletri Servizi Spa invierà entro il 31 ottobre 2023 la comunicazione delle somme dovute, che contiene le seguenti informazioni:
• l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
• l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
• la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione: o in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2023, oppure, in un numero massimo di 24 rate trimestrali. Di cui le prime due, con scadenza 30 novembre 2023 e 31 dicembre 2023. Le restanti rate, ripartire nei successivi anni, andranno saldate il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° dicembre 2023.
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HO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER DEBITI PER I QUALI AVEVO UNA RATEIZZAZIONE IN CORSO. COSA SUCCEDE?
La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
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HO PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, COSA SUCCEDE RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI DALLA VELLETRI SERVIZI SPA PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA?
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, la Velletri Servizi Spa, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
• non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
• resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.
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QUANDO SCADONO I PAGAMENTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
Le scadenze dei pagamenti sono: unica soluzione, entro il 30 novembre 2023; oppure, in un numero massimo di 24 rate trimestrali, di cui le prime due, con scadenza il 30 novembre 2023 e 31 dicembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi anni, andranno saldate il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° dicembre 2023.
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COME POSSO PAGARE LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
Per pagare sono disponibili i moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
▪ sportelli bancari;
▪ uffici postali;
▪ home banking;
▪ ricevitorie e tabaccai;
▪ sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
▪ Postamat.
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COSA SUCCEDE SE NON PAGO UNA RATA O PAGO IN RITARDO?
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni dalla data di scadenza di ciascuna delle rate, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
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E’ POSSIBILE RINUNCIARE ALLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
Si, è possibile, purché la rinuncia sia presentata entro il 16 ottobre 2023.
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CHI HA UN CONTENZIOSO CON LA VELLETRI SERVIZI SPA PUO’ RICHIEDERE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
Sì, la legge stabilisce che per aderire si debba espressamente rinunciare a eventuali contenziosi relativi agli avvisi interessati dalla definizione agevolata, presentando copia della rinuncia depositata presso l’organo di competenza.
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CHI HA GIA’ UN PIANO DI RATEIZZAZIONE IN CORSO, PUO’ COMUNQUE ADERIRE ALL’AGEVOLAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE?
Sì, se trattasi sempre di ingiunzioni fiscali emesse al 30 giugno 2022 o accertamenti divenuti esecutivi al 30 giugno 2022. E’ necessario comunque presentare il modello di adesione e sospendere il pagamento delle rate residue in attesa del nuovo piane rateale.
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LA VELLETRI SERVIZI SPA QUANDO COMUNICHERA’ LE SOMME DA PAGARE E LE RELATIVE SCADENZE?
Entro il 31 ottobre 2023 la Velletri Servizi Spa comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta e la scadenza delle rate, inviando i relativi moduli di pagamento.
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L’ISTANZA PUO’ ESSERE RIGETTATA?
L’istanza di Adesione agevolata può essere rigettata qualora la società Velletri Servizi Spa accerti l’infedele veridicità dei contenuti.
